Prescrizione in merito ai riscaldamenti mobili all’aperto
(funghi riscaldanti, diffusori di calore, riscaldamenti a infrarossi, ecc.)
Conformemente all’art. 11 cpv. 2 della legge sull’energia del Cantone dei Grigioni (LGE; CSC 820.200), l’utilizzo di riscaldamenti mobili all’aperto per scopi commerciali, in particolare di diffusori di calore, è ammesso se le emissioni di CO2 provocate in tal modo vengono compensate. La relativa prova è considerata data se l’utilizzatore può dimostrare l’impiego di energie rinnovabili o presenta l’acquisizione di un certificato per la compensazione delle emissioni di CO2. Tra i riscaldamenti mobili all’aperto rientrano in particolare funghi riscaldanti, impianti di riscaldamento per tendoni (p.es. esposizioni, eventi, ecc.), nonché diffusori di calore e riscaldamenti a infrarossi. In virtù dell’art. 39 cpv. 1 dell’ordinanza sull’energia del Cantone dei Grigioni (OGE; CSC 820.210), per attestare l’ammissibilità dell’utilizzo, i riscaldamenti mobili all’aperto vanno provvisti di una o più vignette.
Le vignette sono valide un anno (dal 1° settembre al 31 agosto) e sono ottenibili presso la cancelleria del Comune di Bregaglia a Promontogno. Il prezzo di una vignetta ammonta a CHF 60.00. Per apparecchi fino ad una potenza termica massima di 14 kW va applicata una vignetta per apparecchio. Se la potenza termica massima supera i 14 kW, vanno applicate due vignette (oltre i 28 kW tre vignette e così via). Esse sono gratuite se si dimostra di compensare le emissioni di CO2 provocate con un apparecchio alimentato con combustibili fossili o elettrico tramite un’organizzazione specializzata in materia (p.es. myclimate) oppure se si dimostra che il consumo di elettricità di un apparecchio elettrico viene coperto con elettricità prodotta da fonti rinnovabili (attestazione dell’azienda elettrica).
L’ufficio tecnico è a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Promontogno, 5 ottobre 2023
Per il Comune di Bregaglia
Marcello Crüzer, ufficio tecnico